Verbale d'accordo
Il
giorno 28 novembre 2000
tra
TELECOM ITALIA, TELECOM ITALIA MOBILE, TELESPAZIO, TELESOFT, CSELT, SODALIA,
ATESIA, ELETTRA, EMSA, ESRI ITALIA, IMMSI, O.T.C, PATH.NET, S.S.G.R.R., SARITEL,
STET INTERNATIONAL, STREAM, TMI ITALIA, IRIDIUM ITALIA, nelle persone dei
Signori Mario Rosso, Paolo Maria Fiore, Marisa Menotti, Carlo Enrico, Anatolia
Del Grosso e Costantino Chessa;
e
la Rappresentanza Sindacale Aziendale dei Dirigenti
TELECOM Coordinamento Nazionale delle RSA dei Dirigenti delle Aziende del Gruppo
Telecom, nella persona dei Signori Angelo Luvison, Ernesto Vuturo, Salvatore
Ferrante, Francesco Carraro, Giovanni Broglia e Giambattista Didonna;
Premesso
che
-
in attuazione di quanto previsto dagli Accordi aziendali del 18.12.1986,
9.6.1987 e 20.12.88 e successive modificazioni ed integrazioni, è attualmente
operante il “FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DIRIGENTI TELECOM” - FONTEDIR (di
seguito, in breve, “Fondo”);
-
con Accordi del 2.10.96 e 28.11.97 sono state definite nuove aliquote di
finanziamento correlate ai limiti di deducibilità fiscale stabiliti dal Dlgs.
n. 124/93 (come modificato ed integrato dalla legge n. 335/95), con riserva, in
caso di modifiche legislative dei predetti limiti, di incontri finalizzati
all’eventuale adozione di soluzioni coerenti con le modifiche sopravvenute;
-
con Accordi del 10 dicembre 1999, è stata prevista la facoltà degli
Iscritti di aumentare la contribuzione a loro carico nella misura e secondo le
modalità ivi previste con destinazione al Fondo di equivalenti quote del
Trattamento di Fine Rapporto;
-
con Accordo del 7 giugno 2000 è stato assunto l’impegno di rivisitare
il sistema contributivo in essere, avuto riguardo alla nuova disciplina fiscale
introdotta dal Dlgs. n. 47/2000;
si
conviene quanto segue.
A)
A decorrere dal 1° luglio 2000, per il personale Dirigente in servizio
alla data odierna già iscritto a forme di previdenza complementare alla data
del 28 aprile 1993, la contribuzione ordinaria a carico delle Aziende sulla
retribuzione compresa tra i 65 ed i 200 milioni annui è stabilita nel 5%. A
decorrere dal 1° gennaio 2001 è inoltre destinata al Fondo una quota
dell’accantonamento annuale del Trattamento di Fine Rapporto pari a 2% della
retribuzione annua.
B)
A decorrere dal 1° gennaio 2001, per il personale Dirigente iscritto al
Fondo dal 29 aprile 1993, la contribuzione ordinaria a carico delle Aziende
sulla retribuzione compresa tra i 65 ed i 127,5 milioni annui è stabilita nel
5%. Al Fondo è inoltre destinata una quota dell’accantonamento annuale del
Trattamento di Fine Rapporto di importo pari al 50% della contribuzione
complessivamente versata al Fondo dall’Azienda e dal Dirigente.
C)
Per il personale Dirigente che rientri tra i soggetti di prima
occupazione successiva al 28 aprile 1993, per il quale è stabilita
l’integrale destinazione al Fondo del TFR maturando a partire dalla data di
adesione, la contribuzione è definita nel 3% a carico dell’Azienda e 2,5% a
carico del Dirigente da applicarsi sulla retribuzione annua entro il limite di
165 milioni annui.
D)
A superamento del regime delle maggiorazioni di cui ai citati Accordi del
1996, 1997 e 1999, è prevista la facoltà per il personale Dirigente di cui ai
precedenti punti A) e B) di richiedere l’applicazione dal 1° gennaio 2001 di
una maggiore contribuzione a proprio carico nella misura dell’1% ovvero del 2%
della retribuzione annua. In alternativa, fermo restando l’ammontare della
contribuzione ordinaria al Fondo come sopra definita, lo stesso personale potrà
richiedere l’applicazione della maggiorazione nella misura del 2% della
retribuzione annua nei limiti della esenzione fiscale di cui al Dlgs. n.
47/2000; in tal caso, in aggiunta a quanto previsto dai medesimi punti A) e B),
è destinata al Fondo una quota del TFR di importo pari al 2% della retribuzione
annua. Per il personale Dirigente di cui al precedente punto C) è prevista la
facoltà di richiedere l’applicazione, con la medesima decorrenza suindicata,
di una maggiorazione della contribuzione a proprio carico nella misura dell’1%
della retribuzione annua, ovvero dell’1% della stessa retribuzione nei limiti
di esenzione fiscale di cui al Dlgs. 47/2000. L’esercizio della facoltà di
cui al presente punto dovrà avvenire entro il primo trimestre del 2001; in
mancanza, per il personale di cui ai precedenti punti A) e B) si intendono
confermate le opzioni già in essere relativamente alla contribuzione a carico
del Dirigente.
E)
Per retribuzione si intendono gli elementi della retribuzione, di fatto
corrisposta all’Iscritto, considerati utili dalle disposizioni di legge e di
contratto per il computo del Trattamento di Fine Rapporto.