Verbale d'accordo

 

 

Il giorno 28 novembre 2000

 

 

tra

 

 

TELECOM ITALIA, TELECOM ITALIA MOBILE, TELESPAZIO, TELESOFT, CSELT, SODALIA, ATESIA, ELETTRA, EMSA, ESRI ITALIA, IMMSI, O.T.C, PATH.NET, S.S.G.R.R., SARITEL, STET INTERNATIONAL, STREAM, TMI ITALIA, IRIDIUM ITALIA, nelle persone dei Signori Mario Rosso, Paolo Maria Fiore, Marisa Menotti, Carlo Enrico, Anatolia Del Grosso e Costantino Chessa;

 

e

 

la Rappresentanza Sindacale Aziendale dei Dirigenti TELECOM Coordinamento Nazionale delle RSA dei Dirigenti delle Aziende del Gruppo Telecom, nella persona dei Signori Angelo Luvison, Ernesto Vuturo, Salvatore Ferrante, Francesco Carraro, Giovanni Broglia e Giambattista Didonna;

 

 

Premesso che

 

-                     in attuazione di quanto previsto dagli Accordi aziendali del 18.12.1986, 9.6.1987 e 20.12.88 e successive modificazioni ed integrazioni, è attualmente operante il “FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DIRIGENTI TELECOM” - FONTEDIR (di seguito, in breve, “Fondo”);

 

-                     con Accordi del 2.10.96 e 28.11.97 sono state definite nuove aliquote di finanziamento correlate ai limiti di deducibilità fiscale stabiliti dal Dlgs. n. 124/93 (come modificato ed integrato dalla legge n. 335/95), con riserva, in caso di modifiche legislative dei predetti limiti, di incontri finalizzati all’eventuale adozione di soluzioni coerenti con le modifiche sopravvenute;

 

-                     con Accordi del 10 dicembre 1999, è stata prevista la facoltà degli Iscritti di aumentare la contribuzione a loro carico nella misura e secondo le modalità ivi previste con destinazione al Fondo di equivalenti quote del Trattamento di Fine Rapporto;

 

-                     con Accordo del 7 giugno 2000 è stato assunto l’impegno di rivisitare il sistema contributivo in essere, avuto riguardo alla nuova disciplina fiscale introdotta dal Dlgs. n. 47/2000;

 

si conviene quanto segue.

 

A)                A decorrere dal 1° luglio 2000, per il personale Dirigente in servizio alla data odierna già iscritto a forme di previdenza complementare alla data del 28 aprile 1993, la contribuzione ordinaria a carico delle Aziende sulla retribuzione compresa tra i 65 ed i 200 milioni annui è stabilita nel 5%. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è inoltre destinata al Fondo una quota dell’accantonamento annuale del Trattamento di Fine Rapporto pari a 2% della retribuzione annua.

 

B)                A decorrere dal 1° gennaio 2001, per il personale Dirigente iscritto al Fondo dal 29 aprile 1993, la contribuzione ordinaria a carico delle Aziende sulla retribuzione compresa tra i 65 ed i 127,5 milioni annui è stabilita nel 5%. Al Fondo è inoltre destinata una quota dell’accantonamento annuale del Trattamento di Fine Rapporto di importo pari al 50% della contribuzione complessivamente versata al Fondo dall’Azienda e dal Dirigente.

 

C)                Per il personale Dirigente che rientri tra i soggetti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, per il quale è stabilita l’integrale destinazione al Fondo del TFR maturando a partire dalla data di adesione, la contribuzione è definita nel 3% a carico dell’Azienda e 2,5% a carico del Dirigente da applicarsi sulla retribuzione annua entro il limite di 165 milioni annui.

 

D)                A superamento del regime delle maggiorazioni di cui ai citati Accordi del 1996, 1997 e 1999, è prevista la facoltà per il personale Dirigente di cui ai precedenti punti A) e B) di richiedere l’applicazione dal 1° gennaio 2001 di una maggiore contribuzione a proprio carico nella misura dell’1% ovvero del 2% della retribuzione annua. In alternativa, fermo restando l’ammontare della contribuzione ordinaria al Fondo come sopra definita, lo stesso personale potrà richiedere l’applicazione della maggiorazione nella misura del 2% della retribuzione annua nei limiti della esenzione fiscale di cui al Dlgs. n. 47/2000; in tal caso, in aggiunta a quanto previsto dai medesimi punti A) e B), è destinata al Fondo una quota del TFR di importo pari al 2% della retribuzione annua. Per il personale Dirigente di cui al precedente punto C) è prevista la facoltà di richiedere l’applicazione, con la medesima decorrenza suindicata, di una maggiorazione della contribuzione a proprio carico nella misura dell’1% della retribuzione annua, ovvero dell’1% della stessa retribuzione nei limiti di esenzione fiscale di cui al Dlgs. 47/2000. L’esercizio della facoltà di cui al presente punto dovrà avvenire entro il primo trimestre del 2001; in mancanza, per il personale di cui ai precedenti punti A) e B) si intendono confermate le opzioni già in essere relativamente alla contribuzione a carico del Dirigente.

 

E)                 Per retribuzione si intendono gli elementi della retribuzione, di fatto corrisposta all’Iscritto, considerati utili dalle disposizioni di legge e di contratto per il computo del Trattamento di Fine Rapporto.